Ecobonus 2022
Per accedere all’ecobonus del 110 per cento è necessario effettuare specifici adempimenti:
- APE ante e post lavori, rilasciato da un tecnico abilitato, per attestare di aver effettuato un passaggio ad almeno 2 classi energetiche superiori a quelle iniziali (o della classe energetica più alta);
- rispetto dei requisiti minimi e della congruità delle spese, da attestare mediante asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Come funziona e quali sono i lavori ammessi? Dalle spese detraibili al 110, 65 e 50 per cento fino ai soggetti beneficiari, di seguito tutte le istruzioni per fruire del bonus per il risparmio energetico
Alla generalità dei lavori ammessi all’ecobonus sarà possibile applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura, come alternativa alla fruizione della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.A decorrere dal 12 novembre 2021, e quindi anche per il 2022, l’esercizio delle due opzioni sarà subordinato all’apposizione del visto di conformità da parte del professionista e dell’attestazione di congruità dei prezzi.
Prorogato fino al 31 dicembre 2024 l’ecobonus, accanto al bonus ristrutturazione e al bonus mobili.
Elenco lavori ammessi ecobonus 110 per cento | Limiti di spesa |
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Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari | 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8’ immobiliari; 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari |
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente | 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 immobiliari |
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari | 30.000 euro |
Quelli riportati nella tabella di cui sopra sono i lavori trainanti, che ricomprendono anche gli interventi di coibentazione del tetto, agevolabili senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Accedono all’ecobonus del 110 per cento anche i lavori “trainati”, ovvero specifiche tipologie di spese eseguite congiuntamente a quelle di cui sopra o a lavori ammessi al sismabonus del 110 per cento.
Come richiederlo
Con Ecobonus si intendono quelle agevolazioni fiscali che possono essere fruite dai privati cittadini e condomini che decidono di effettuare interventi edili di ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli immobili. In questo articolo vediamo quali sono gli incentivi fiscali previsti e quali sono gli interventi che beneficiano dell’Ecobonus 2021.
Ecobonus tra le detrazioni fiscali del 2021 per la casa
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative, sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.
Il ventaglio delle agevolazioni edilizie per il 2021 è molto ampio. Tra i bonus casa ci sono: SUPER BONUS 110%, il bonus facciate, l’Ecobonus e il Sismabonus.
Nel 2021, inoltre, è possibile fruire ancora del bonus ristrutturazioni al 50% per i lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, del BONUS MOBILIe del BONUS VERDE.
Per quali interventi si può beneficiare dell’Ecobonus
La legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020), ha portato ulteriori novità. Fino al 31 dicembre 2021 si può contare sull’Ecobonus, un incentivo che prevede detrazioni dal 50 al 65% per private abitazioni e fino al 75% per interventi di tipo condominiale.
Ecobonus: detrazione al 65%
La detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli immobili esistenti, è pari al 65% per i seguenti interventi.
- riqualificazione energetica totale dell’edificio;
- acquisto di caldaie a condensazione di classe A, dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- acquisto e posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro).
Per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
Ecobonus: detrazione al 50%
La detrazione fiscale scende al 50% nel caso di interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi.
- acquisto e posa in opera di schermature solari.
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Ecobonus: detrazione al 70-75%
Per gli interventi di tipo condominiale, la detrazione è pari al:
- 70% della spesa, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio.
- 75% della spesa, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.
Come ottenere la detrazione “Ecobonus 2021”
Per tutti i bonus edilizi, l'art. 121, comma 1 del decreto Rilancio, prevede, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, la possibilità di optare per:
- comunicazione attraverso il modello 730 delle spese sostenute e relativo rimborso in quote uguali ripartite in 10 anni;
- sconto in fattura, corrisposto dal fornitore che a sua volta recupera le somme maturando un credito di imposta;
- cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per fruire dell’agevolazione è obbligatorio inviare all’ENEA i dati relativi agli interventi realizzati. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il portale Ecobonus2021.
L’omesso invio comporta la decadenza dalla detrazione fiscale.